COMPENSI E RIMBORSI ESENTI ANCHE PER I DIRIGENTI

In base al combinato disposto dell’art. 25, co. 1, L. 133/1999 (nella formulazione vigente), dell’art. 67, co. 1, lett. m), T.U.I.R. e dell’art. 69, co. 2, T.U.I.R., le somme percepite dagli sportivi e dai collaboratori amministrativi, a fronte dell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, sono considerate redditi diversi se:

  • non sono qualificabili come redditi di lavoro subordinato o autonomo;
  • la ASD o SSD erogante è riconosciuta dal CONI ed iscritta nel Registro Nazionale;

Le somme erogate aventi le citate caratteristiche possono assumere la natura di compensi, indennità di trasferta, premi o rimborsi forfetari di spesa senza concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef in capo al percettore entro il limite complessivo per periodo di imposta pari a euro 7.500,00.

Tale disciplina agevolativa può essere applicata anche ai membri del Consiglio Direttivo di una ASD o SSD, per l’esercizio diretto di attività sportiva e/o per lo svolgimento di attività amministrative, ma non anche per lo svolgimento della carica assunta in quanto tale. Occorre a tal fine tenere sempre presente il divieto di distribuzione anche indiretta di utili (art. 90, co. 18, L. 289/2002, effettuando le seguenti valutazioni:

compenso parametrato all’attività effettivamente svolta;

compenso coerente con le somme erogate ad altri soggetti (sportivi o collaboratori);

compenso deliberato senza la partecipazione del consigliere interessato;

compenso non superiore a quello erogabile a soggetto terzo per le stesse mansioni;

compenso non superiore ai compensi massimi previsti dal d.p.r. 645/1994 e dal d.l. 239/1995 per il presidente del collegio sindacale delle spa, ex art. 10, co. 6, dlgs 460/1997.

Si ricorda che, il linea generale, le somme erogate a titolo di rimborso spese documentate (c.d. “rimborsi spese a piè di lista”) sono anch’esse escluse da tassazione diretta se sostenute dallo sportivo o dal collaboratore amministrativo per vitto, alloggio, viaggio e trasporto ed effettuate fuori dal territorio comunale di riferimento, ovvero dal territorio del comune ove il soggetto risiede o ha la dimora abituale. Tra le spese di viaggio sono incluse le indennità chilometriche, ovvero le spese sostenute dal soggetto che utilizza il proprio mezzo, analiticamente calcolate, in base alla tipologia del veicolo e della distanza percorsa, utilizzando le apposite tabelle elaborate dall’ACI. Le spese sopra citate, quando non opportunamente documentate o non sostenute fuori dal territorio comunale, concorrono alla formazione della franchigia pari a euro 7.500,00 (cfr. RM 38/E/2014).
Dott. Luca Chiacchiari