LE GESTIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO INTERDISCIPLINARE

Nel mondo delle discipline sportive dilettantistiche indoor molto spesso osserviamo una o più ASD (o SSD) all’interno di un’unica struttura gestita da altra ASD (o SSD).
Il caso più frequente è quello di una palestra polifunzionale gestita da una ASD (o SSD) che opera in uno specifica disciplina sportiva, che fornisce la disponibilità di singole sale o specifici orari ad altre ASD (o SSD) impegnate in ulteriori similari e/o diverse discipline sportive.
Quasi sempre questo rapporto viene gestito attraverso un rimborso forfetario di spesa corrisposto dall’ente utilizzatore oppure, addirittura, mediante ristorno all’ente che gestisce l’impianto di parte delle entrate che quest’ultimo registra durante i corsi a pagamento tenuti nella predetta struttura.
Per qualificare correttamente tale operazione da un punto di vista fiscale, bisogna partire da una certezza: questa tipologia di operazione è di natura commerciale.
Al ricorrere, tuttavia, di determinate condizioni previste dalla legge l’operazione, al contrario, può considerarsi de-commercializzata e non produce effetti ai fini dell’IVA né ai fini delle imposte sui redditi.
Le norme da prendere in considerazione sono due: la prima è l’articolo 148, comma 3, del T.U.I.R. mentre l’altra disposizione, in materia di IVA, è l’articolo 4, comma 4, del d.p.r. n. 633/72, che possiamo riassumere come segue.
Si considerano non imponibili ai fini delle imposte sui redditi e non rilevanti ai fini dell’IVA i corrispettivi derivanti da certe operazioni (cessioni o prestazioni che siano), effettuate da determinati soggetti, quando ricorrono contemporaneamente delle ben precise condizioni:
1) i soggetti che effettuano le operazioni devono tassativamente rientrare tra quelli indicati dalla legge, cioè “associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona“;
2) coloro che beneficiano della cessione o prestazione possono essere esclusivamente “iscritti, associati o partecipanti” ovvero “altre associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale” e ancora “i rispettivi associati o partecipanti” nonchè “i tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali“;
3) le cessioni o prestazioni in oggetto devono essere svolte “in diretta attuazione degli scopi istituzionali“.
A proposito di tale ultimo requisito la circolare n. 124/E del 12 maggio 1998 dell’Agenzia delle Entrate sostiene che “l’individuazione dell’attività che si può ritenere svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali deve essere effettuata … alla stregua di criteri obiettivamente riscontrabili e non sulla base di un’autoqualificazione risultante dalle sole indicazioni statutarie“.
Se le condizioni richiamate non dovessero coesistere l’operazione in questione avrebbe rilevanza fiscale.
Per cui, ad esempio, laddove le due ASD non dovessero svolgere la medesima attività (l’una il calcio e l’altra la pallacanestro) e/o NON appartenessero a un’unica organizzazione (rispettivamente FIGC e FIP) il corrispettivo dovuto per l’utilizzo della sala sarebbe gravato da IVA e soggetto ad IRES.