NOVITA’ NELLO SPORT DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Queste alcune novità in tema di sport contenute nella nuova legge di Bilancio per il 2018.

 

Aumento soglia esenzione compensi sportivi

Viene incrementata da 7.500,00 a 10.000,00 euro la soglia entro la quale sono esclusi da IRPEF i redditi percepiti da sportivi dilettanti. Ricordiamo che sull’argomento abbiamo di recente pubblicato un approfondimento (link) dove si evidenziavano progressi sul fronte della corretta interpretazione della normativa al fine di accedere legittimamente alle forme di sgravio fiscale e anche previdenziale.

I suddetti emolumenti, dunque, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore nel periodo d’imposta a 10.000,00 (prima 7.500,00) euro così come, non concorrono (non è una novità della recente Legge di Bilancio) i rimborsi spese docu­mentati relativi al vitto, all’alloggio e ai viaggi e trasporti, per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune nell’interesse dell’Ente committente. Pertanto, l’esclusione dal reddito dei rimborsi di spese documentate:

  • è indipendente dal loro ammontare;
  • non rientra nel suddetto plafond di 10.000,00 euro.

Introduzione delle SSDL

Nel rimandare al nostro approfondimento (link) sul tema delle SSD (Sociatà Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro) dalla data del 01.01.2018 sono istituite le nuove Società Sportiva Dilettantistica Lucrativa (SSDL).

Sebbene la norma stabilisce che le SSDL possono essere costituite in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro V del codice civile (fra cui anche S.S., SNC e SAS) si ritiene adatte allo strumento introdotto solo le società di capitali (fra cui la nota SRL).

Lo Statuto delle SSDL devono contenere, a pena di nullità, le seguenti prescrizioni:

  • la denominazione o ragione sociale deve contenere la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”;
  • nell’oggetto o scopo sociale deve essere previsto lo svolgimento e l’organiz­zazione di attività sportive dilettantistiche;
  • gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
  • nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro paga­mento di corrispettivi a qualsiasi titolo, deve essere presente un “diret­tore tecnico” in possesso di determinati titoli di studio.

Le SSDL possono beneficiare della riduzione alla metà dell’aliquota IRES (dal 24% al 12%) e di una aliquota IVA del 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Crediti di imposta

Sono stati introdotti:

  • un credito d’imposta per l’ammodernamento impianti calcistici (Comma 352) a favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro, alla Lega nazionale dilettanti;
  • un credito d’imposta per le erogazioni liberali per ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (Commi 363-366) prevedendo un credito d’imposta per coloro che nel corso del 2018 effettuano erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 Euro per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari.

Introduzione Albo Agenti Sportivi 

Al fine di regolarizzare l’esercizio della professione di procuratore sportivo, è istituito presso il CONI il “Registro nazionale degli agenti sportivi” riservato ai cittadini italiani o di altro Stato dell’Unione europea che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mettono in relazione due o più soggetti operanti nell’am­bito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professio­nistica.

L’iscrizione a detto registro è condizionata al superamento di una prova abilitativa diretta ad accertare l’idoneità all’esercizio della professione e presuppone il pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250,00 euro.

Conseguentemente gli sportivi professionisti e le società affiliate ad una federazione sportiva profes­sionistica non possono affidarsi per le intermediazioni a soggetti non iscritti al Registro, pena la nullità dei contratti.