MENO TASSE PER CHI INVESTE NEL SUD

Aggiornamento del 25.04.2018

 

Con il nuovo decreto 23 aprile 2018 viene disciplinata una nuova procedura di ammissione alle risorse PON con riferimento alle acquisizioni di beni strumentali nuovi effettuate a partire dal 1° marzo 2017 e fino al 31 dicembre 2019, a seguito delle modifiche introdotte alla misura del credito d’imposta dall’art. 7-quater del DL 243/2016.

In particolare, vengono ridefiniti gli obblighi di rendicontazione delle spese delle PMI beneficiarie del credito d’imposta PON, modificando i termini e la modulistica da utilizzare per tutti i progetti ammessi al cofinanziamento con risorse PON.

 

Articolo del 25.01.2018

 

Scade il 31.12.2019 l’agevolazione che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che effettuano gli investimenti nel Mezzogiorno.

 

Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dalle dimensioni che effettuano nuovi investimenti, destinati a strutture produttive (unità locale o stabilimento) situate nelle seguenti aree ammissibili:

  • Zone di cui alle deroghe ex art. 107 § 3 lett. a) del TFUE delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
  • Zone di cui alle deroghe ex art. 107 § 3 lett. c) del TFUE delle Regioni Molise, Sardegna e Abruzzo;

L’agevolazione non spetta ai soggetti che operano nei seguenti settori:

  • industria siderurgica e carbonifera;
  • costruzione navale;
  • fibre sintetiche;
  • trasporti e relative infrastrutture;
  • produzione e distribuzione di energia e infrastrutture energetiche;
  • creditizio, finanziario e assicurativo.

Il credito d’imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi (esclusi gli investimenti di mera sostituzione) destinati a:

  • creazione di un nuovo stabilimento;
  • ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
  • diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
  • un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  • creazione di una nuova attività economica (solo per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107 § 3 lett. c) del TFUE)

Gli investimenti oggetto dell’agevolazione sono quelli in:

  • macchinari;
  • impianti;
  • attrezzature varie.

Sono, quindi, esclusi dall’agevolazione i beni immateriali, gli immobili e i veicoli.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati mediante:

  • acquisto da terzi;
  • leasing;
  • contratto di appalto;
  • realizzazione in economia.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 45% dell’investimento netto, per le piccole imprese;
  • 35% dell’investimento netto, per le medie imprese;
  • 25% dell’investimento netto, per le grandi imprese.

Per “investimento netto” si intende la quota del costo complessivo dei beni agevolabili ec­cedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato.

La quota di costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari, per ciascun pro­getto di investimento, a:

  • 3 milioni di euro, per le piccole imprese;
  • 10 milioni di euro, per le medie imprese;
  • 15 milioni di euro, per le grandi imprese.

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunica­zio­ne preventiva all’Agenzia delle Entrate (download), esclusivamente in via telematica, mediante l’apposito software disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate la quale comu­nica l’autorizzazione per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, qualora non sussistano motivi ostativi.