OBBLIGO DEFIBRILLATORE – IL PUNTO

La normativa di riferimento (Decreto Balduzzi e relativo decreto attuativo del 26 giugno 2017) in materia impone ai sodalizi sportivi la:

 

  • Dotazione del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno);
  • Manutenzione periodica dello stesso;
  • Formazione del personale addetto.

Tale obbligo troverebbe eccezione per gli sport a ridotto impegno cardiocircolatorio (es. bocce).

 

Sebbene il dettato normativo sembri legare l’obbligo del DAE ai soli casi in cui la ASD/SSD sia impegnata in gare o altre competizioni sportive, si ritiene che la dotazione del citato dispositivo, e gli altri adempimenti connessi, debba essere prevista in tutti i casi di svolgimento di attività sportiva (compresi, dunque, allenamenti o corsi di perfezionamento).
La giurisprudenza, infatti, considera che l’allenamento non abbia solo la funzione di migliorare la tecnica della disciplina praticata, bensì anche la finalità di consentire all’atleta la valutazione del proprio livello di performance (“come se fosse in gara“). Si suggerisce, dunque, un’interpretazione prudenziale delle disposizioni in materia cercando di rispettare la norma anche durante gli allenamenti o corsi di preparazione atletica. Lo stesso Decreto Balduzzi, infatti, sembra confermare questa tesi quando dispone che “la presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti“.

 

Nel caso di utilizzo di uno stesso impianto da parte di più ASD/SSD è possibile adempiere collegialmente. In questo caso tutte le parti in causa dovranno redigere un accordo scritto nel quale specificare compiti e responsabilità di ciascuno al fine di garantire il rispetto degli obblighi citati (dotazione del DAE, manutenzione e presenza di personale formato). È del tutto evidente, infatti, come la sola presenza di un DAE non utilizzabile o mal funzionante potrebbe rivelarsi fonte di responsabilità equiparabile all’ipotesi di sua assenza.

 

E’ anche possibile demandare tali obblighi al gestore dell’impianto (ad es. una scuola).
Anche in questo caso è fondamentale un accordo scritto pur con l’importante precisazione che l’obbligo normativo rimane in capo ai sodalizi sportivi i quali, utilizzando permanentemente o temporaneamente l’impianto, devono assicurarsi del regolare funzionamento del dispositivo salvavita e del personale formato all’utilizzo dello stesso.

 

Con una nota esplicativa del 1° febbraio 2018 il Ministero della Salute, nel chiarire alcuni aspetti sulla tutela sanitaria degli atleti dilettanti ha fornito indicazioni sull’obbligo di formazione degli addetti all’utilizzo del DAE che dovrà avere cadenza biennale (ogni due anni).

La citata nota esplicativa, inoltre, raccomanda e sottolinea l’importanza della formazione anche in tema di primo soccorso sportivo.