17 aprile 2019 – Info Pillole

RILEVANZA FISCALE DEI PREMI SPORTIVI

Quando un atleta vince una gara o si posiziona fra i primi posti (anche di categoria), solitamente, riceve un premio o trofeo. Questo premio (che può essere banalmente una medaglia o coppa) potrebbe avere un peso fiscale. Fortunatamente nel settore delle attività sportive dilettantistiche è prevista una esenzione dalle imposte se il valore del premio ricevuto unitamente al valore delle somme (o premi) già percepite dall’atleta nel corso dell’anno fino a quel momento non superi 10.000 euro. Per stabilire il valore del premio ricevuto l’ente organizzatore dovrebbe fornire copia della fattura d’acquisto del bene oppure, in mancanza, è possibile fare riferimento al prezzo di prodotti similari che si trovano in commercio (art. 9 del TUIR). Conseguentemente la ASD dovrà porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla certificazione dei premi corrisposti (link).

 

ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI NON PER TUTTI

Gli operatori impiegati nella palestre e sale fitness sono soggetti a contribuzione INPS indipendentemente dalla natura del rapporto che li lega alla ASD/SSD a meno che, in base alla misura della retribuzione, non venga rilavato il carattere “dilettantistico” dell’opera svolta. E’ quanto stabilito dal Tribunale di Bologna in una recente sentenza (n. 488/2018) nella quale conveniva con l’INPS sulla individuazione della soglia di euro 4.500 euro anno quale limite al di sopra del quale scatterebbero gli obblighi contributivi, venendo meno il requisito del dilettantismo. Una decisione opinabile, a mio avviso, ma che comunque serve a ribadire un vecchio concetto. Le agevolazioni fiscali e contributive dettate per i lavoratori del mondo sportivo non possono trovare applicazione se il percettore (istruttore, coach, ecc.) non è riconoscibile come “dilettante”. Questo “status” non dipende solo dalla eventuale marginalità dei compensi percepiti ma, soprattutto, dalla condizione lavorativa dello stesso (ad esempio, se svolge o meno altro lavoro in via prevalente).

 

ASD – COME FARE PER AVERE PIU’ RISORSE

Una delle forme di finanziamento indiretto tipiche delle ASD è il 5 per mille. In pratica ogni persona può deviare una piccola parte delle imposte personali dallo Stato ad una ASD beneficiaria. E’ lo Stato che rinuncia a quella parte di imposte, non è una donazione diretta del contribuente. Dal 29.03.2019 al 07.05.2019 le ASD interessate possono fare richiesta di accreditamento fra le liste dei destinatari di questo contributo mediante invio telematico della istanza.  Successivamente alla presentazione della istanza fino al 2 luglio 2018 i Legali Rappresentanti delle ASD devono spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio Coni competente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta il possesso dei requisiti necessari.

 

DAL 2019 DECADENZA AGEVOLAZIONI SENZA INFO SU REGISTRO CONI  

A partire dal 2019 tutte le ASD e SSD saranno obbligate a dimostrare l’esercizio di attività:

SPORTIVA – DIDATTICA – FORMATIVA

Queste informazioni dovranno essere messe a disposizione sul proprio account presso il Registro CONI 2.0, pena la cancellazione dallo stesso e conseguente perdita di tutte le agevolazioni previste. Per attività SPORTIVA si intende la partecipazione ad eventi sportivi organizzati dalla Federazione (o EPS) di riferimento. L’attività DIDATTICA fa rifermento ai corsi di avviamento allo sport organizzati dalla Federazione (o EPS) o dalla stessa ASD/SSD se autorizzati dalla Federazione (o EPS). L’attività FORMATIVA va svolta nei confronti dei tesserati della Federazione (o EPS) relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo.