5 settembre 2019 – Info Pillole

ASD OBBLIGATE ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE

Le ASD sono obbligate alla iscrizione in Camera di Commercio presso il REA. Questo registro ha lo scopo di raccogliere tutte quelle notizie aventi carattere economico, statistico ed amministrativo delle imprese che esercitano, in modo sussidiario e non prevalente, un’attività economica di natura commerciale. Tra questi soggetti rientrano anche le “associazioni riconosciute e non”. Le ASD che svolgono abitualmente attività a carattere commerciale, o anche attività strutturalmente commerciale che, se svolta in favore di associati o tesserati, è talvolta “decommercializzata” (es. corsi a pagamento) sarebbero obbligate a questa iscrizione che comporta il pagamento di un contributo di euro 53 annuale.  Dato che non sono previste specifiche disposizioni sanzionatorie per le ipotesi di mancato adempimento, se non le sanzioni per l’omesso versamento del contributo annuale, ad oggi sono state davvero poche le ASD che hanno ottemperato a tale obbligo.

 

LE ASD “POCO CREDIBILI” 

Una ASD, per definizione, è un sistema “aperto” che stimoli il coinvolgimento delle persone inducendole, in condivisione degli obiettivi, ad entrare a far parte del sodalizio come soci. Per poter sostenere la propria identità associativa deve sempre essere visibile (e dimostrabile) un “contesto sociale”, decisioni collegiali, trasparenza informativa ed una certa operatività collettiva. Quando la compagine sociale, nel tempo, rimane stanziale sui soggetti fondatori oppure quando il Direttivo rimane in carica per oltre due mandati (solitamente quadriennali) si concreta un sistema “oligarchico” e si corre il rischio di essere catalogato come una società “di fatto”.  Tale rischio ricorre a maggior ragione se non sono previste attività o iniziative svolte (non necessariamente a pagamento) a favore dei soci o che coinvolgano la compagine sociale. E’ sconsigliabile, dunque, usare lo strumento “ASD” quando le attività vengano svolte solo vs soggetti esterni al sodalizio. In questa situazione la SSD rappresenta una migliore soluzione in quanto, per definizione, non può che rivolgersi a soggetti “non soci” (i soci in una SSD saranno e rimarranno quelli costituenti).

 

LE COLLABORAZIONI FRA ENTI NELL’EVENTO SPORTIVO

Capita spesso che alcune aziende supportino manifestazioni o eventi sportivi organizzati da una ASD (o SSD) mediante, ad esempio, la fornitura di beni e servizi oppure personale addetto. Questo rapporto non determina alcuna conseguenza fiscale se fornito senza alcuna controprestazione (da parte della ASD a favore del soggetto sovventore). In questo caso è sempre opportuno contrattualizzare i termini dell’accordo. Diversamente, se durante la manifestazione è consentita la visibilità di un segno distintivo (o logo) dell’azienda sostenitrice abbiamo quel “corrispettivo” (o controprestazione) che impone gli adempimenti fiscali tipici di un contratto pubblicitario: emissione fattura, aggiornamento registro IVA minori, versamento IVA, versamento IRES. In conclusione, quando l’ASD (o SSD) a fronte della visibilità fornita a marchi o prodotti di terzi riceve denaro o altri beni/servizi (corrispettivo “in natura”), siamo di fronte ad un’attività commerciale. Anche se non vi è un passaggio di denaro fra le parti.

 

RICAVI COMMERCIALI SENZA AGEVOLAZIONI?

Nel 2018 l’Agenzia delle Entrate, con l’avallo del CONI, ha introdotto una nuova interpretazione della Legge 398/91 che attribuisce ad ASD/SSD sgravi fiscali per le entrate di natura commerciale. In pratica non tutte le attività commerciali potrebbero usufruire delle agevolazioni ma solo quelle strettamente “connesse” agli scopi istituzionali. Ad esempio il noleggia di armadietto e servizio doccia all’atleta che partecipa alle attività organizzate dal sodalizio sportivo, la somministrazione di alimenti e bevande a favore degli atleti praticanti in occasione degli allenamenti o delle gare sarebbero attività “connesse”. La prestazioni di “bagno turco” o “idromassaggi” NON sarebbero connesse in quanto erogabili a prescindere dall’attività sportiva. Le attività commerciali NON connesse comporterebbero, secondo tale interpretazione, la tenuta di una contabilità fiscale ordinaria, con impianto ed aggiornamento dei registri IVA, liquidazione IVA e IRES nei modi ordinari. Un bel problema per il personale amministrativo delle ASD/SSD.