12 novembre 2019 – Info Pillole

CONTROLLO DEI DATI SUL REGISTRO CONI

Il Registro CONI 2.0 svolge un importante ruolo a supporto dell’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e da tutti coloro che si occupano dei controlli fiscali e non.

I dati di ogni singola ASD contenuti nel Registro rappresentano elementi capaci di supportare considerazioni ed azioni accertative, così come accade per gli “studi di settore” (oggi ISA). In base al numero di soci ad esempio, sarà possibile dedurre l’ordine di grandezza delle entrate di una ASD, oppure sarà più agevole fare controlli campione sui tesserati, anche telefonicamente, per accettarsi della loro effettiva partecipazione alla vita associativa o verificare l’effettiva partecipazione alle assemblee. Il rendiconto non sarà più un documento interno ma pubblico visionabile liberamente da Guardia di Finanza e Siae.

Le stesse informazioni potranno essere utilizzate per attività accertativa anche vs le stesse persone che frequentano il Circolo sportivo. Basti pensare al caso in cui la frequenza e/o la partecipazione a particolari discipline sportive (quelle più costose) risulteranno, ad esempio, incoerenti con i loro dati reddituali.

 

I MINORI POSSONO ESSERE SOCI DI UNA ASD?

Quando le ASD svolgono la loro attività prevalentemente con minori d’età si pone il problema legato al diritto di voto e della partecipazione degli stessi alle assemblee.

In considerazione del trattamento uniforme che deve essere riservato ai Soci e del principio di sovranità dell’Assemblea nessun socio (seppur minore) può essere escluso dalle decisioni assembleari, soprattutto nei sodalizi costituiti prevalentemente da ragazzi e bambini. Ciò comporterebbe una violazione del principio di democraticità visto che ogni potere decisionale sarebbe esclusivo dei soli soci maggiorenni che, nell’esempio fatto, costituirebbero una ristretta minoranza degli associati.

Laddove poi la ristretta componente di Soci maggiorenni sia identificabile con soli dirigenti e tecnici, il dubbio appare ancora più fondato in quanto si determinerebbe netta differenziazione tra i Soci con mansioni direttive e decisionali rispetto ai soci atleti, privi di diritti partecipati. Per cercare di mitigare questa difficoltà si potrebbe (soluzioni alternative):

1- Apportare delle modifiche allo Statuto in modo da permettere ai genitori di rappresentare i Soci minorenni in assemblea;

2- Associare anche i genitori dei Soci minorenni in modo da permettergli di partecipare alle assemblee.

 

LA “QUOTA ASSOCIATIVA” SOGGETTA A CONTROLLO

Cosa significa “quota associativa”? Sembra una domanda banale ma riscontro una certa confusione su questo concetto. La “quota associativa” è la somma di denaro che bisogna pagare per diventare soci di una ASD ed usufruire dei relativi diritti elencati nello Statuto (elettorato attivo/passivo, partecipazione assemblee, ecc.). L’entità della quota associativa viene stabilita ad inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo e deve essere uguale per tutti gli Soci (fondatori e non).

Le somme pagate dagli associati per i servizi offerti dalla ASD (es. scuola calcio), sono cosa ben diversa.

Parliamo dei cosiddetti “corrispettivi specifici” ovvero il “prezzo” da pagare per ottenere un determinato servizio offerto dalla ASD. Queste entrate hanno natura “commerciale” soggette a tassazione (IVA ed IRES), ma vengono esentate a certe condizioni (art. 148, c. 3, TUIR).

In pratica, col pagamento annuale della quota associativa si conserva la qualità di socio della ASD senza essere obbligati ad usufruire dei relativi servizi a pagamento.

E’ molto importante che il Rendiconto Annuale indichi separatamente queste due diverse tipologie di entrata, anche per favorire l’incrocio dati, in caso di controlli, con il libro soci.
Ad es. se avete incassato 100 di quote associative (10 quote da 10 euro) e sul libro soci avete iscritto solo 5 persone, avete un problema ..

 

IL TESSERAMENTO DIRETTO

L’esenzione fiscale delle entrate di una ASD che provengono dalla vendita di servizi sportivi, opera anche quando il fruitore del servizio NON è socio.

L’unica condizione è che questa persona risulti socio di un’altra ASD affiliata alla stessa Federazione (o EPS) che svolga la medesima attività sportiva oppure semplicemente tesserato presso la stessa Federazione (o EPS).

Il “tesseramento” diretto (senza essere socio di ASD) è una pratica che non tutte le Federazioni (o EPS) permettono ma può essere un valido compromesso per quei casi in cui la persona non abbia particolare interesse a partecipare alla “vita associativa” (riunioni, eventi, ecc.) di un sodalizio sportivo, ma solo a praticare sport.

Con il tesseramento una persona entra a far parte dell’ordinamento sportivo (vincolo sportivo e di giustizia) e ha il diritto di praticare sport nelle manifestazioni organizzate dalla propria Federazione (o EPS). Il tesseramento dura un anno (al contrario del rapporto associativo che è a tempo indeterminato).

Per poter far valere la citata agevolazione fiscale suggerisco di stilare un elenco (diverso dal libro soci) in cui riportare i dati anagrafici ed numero di tessera del frequentatore, con bene in evidenza la relativa scadenza