ENTI NO PROFIT – COUNTDOWN PER I NUOVI ADEMPIMENTI

Con le ultime novità legislative (L. 225/2016 e Legge di Bilancio 2017) gli enti non commerciali dovranno fare i conti con alcune novità che, purtroppo, per i soggetti titolari di partita IVA si tradurranno in un aumento degli adempimenti.

  • Viene introdotto l’elenco trimestrale dei dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, quelle ricevute, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La trasmissione telematica di questo elenco dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Ad oggi sono tenute all’adempimento anche le associazioni che applicano il regime della L. 398/1991.
  • E’ stato disposto l’obbligo di trasmettere, alle scadenze di cui sopra, un ulteriore elenco trimestrale contenente i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’IVA (questa volta sarebbero esonerate le Associazioni che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della L. 398/1991).
  • Varia la scadenza per la trasmissione telematica della dichiarazione annuale IVA 2017 relativa al 2016 che deve essere effettuata entro il mese di febbraio 2017. Per gli anni successivi, la dichiarazione annuale IVA va trasmessa tra il 1° febbraio ed il 30 aprile.
  • Viene prorogato al 31 marzo (e non più il 28 febbraio) il termine per la consegna ai soggetti interessati delle Certificazioni Uniche relative al 2016. Il termine per la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate rimane invece fermo al 7 marzo 2017.
  • Una novità riguarda anche la scadenza del termine per l’effettuazione dei versamenti IRES e IRAP. Dal 1° gennaio 2017, infatti, i versamenti a saldo e a titolo di prima rata di acconto IRES e IRAP per i soggetti con esercizio chiuso il 31 dicembre devono essere effettuati entro il 30 giugno. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare i versamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

Potremmo invece accogliere con favore l’avvento del nuovo anno almeno per due novità, questa volta positive.

  • Viene innalzato il limite di ricavi (da 250.000,00 euro a 400.000,00 euro) previsto per l’accesso al regime della L. 398/1991, novità che interessa non solo le ASD o SSD ma anche tutti gli altri soggetti che possono accedere al particolare regime forfettario (associazioni senza scopo di lucro, società e cooperative sportive dilettantistiche, pro loco, cori bande e filodrammatiche).
  • Sempre a far data dal 1 gennaio 2017 (questa volta la fonte normativa è la Finanziaria per il 2016) viene diminuita l’aliquota IRES al 24% per la tassazione dei proventi commerciali.
    Dott. Luca Chiacchiari