DAL 2018 A RISCHIO L’USO DEL CONTANTE PER ASD E SSD

Abbiamo già trattato le novità per lo sport introdotte dalla nuova legge di Bilancio per il 2018 (link) ma alcune novità legislative, pur non riguardando esplicitamente tale settore, potrebbero avere delle ricadute nel mondo delle ASD e SSD.

 

Il comma 358 dell’art.1 della Legge di Bilancio per il 2018, infatti, secondo l’interpretazione attualmente più condivisa, stabilisce che i rapporti di collaborazione rientranti nella sfera istituzionale dei sodalizi sportivi (comprese le indennità, rimborsi, premi e compensi erogati nell’ambito dell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica) devono essere regolati da formali contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

 

Se tale visione fosse confermata, la quasi totalità dei rapporti di collaborazione con le ASD e SSD, anche quelli per i quali è previsto un trattamento fiscale e previdenziale di favore (link), dovranno rispettare gli adempimenti burocratico/amministrativi tipici del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero:

 

  • comunicazione preventiva al Centro per l’impiego;
  • predisposizione e rilascio della busta paga;
  • istituzione e aggiornamento del Libro Unico del Lavoro.

Tali adempimenti comporterebbero costi aggiuntivi ma anche una gestione meno flessibile dei rapporti di collaborazione sportiva.

 

A tale scenario deve aggiungersi un ulteriore “spauracchio” costituito dal combinato dei commi 910, 911 e 912 sempre dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 che, sempre in una interpretazione che deve ancora trovare ufficialità, potrebbe voler significare il divieto dell’uso del contante per la regolazione economica dei predetti rapporti di lavoro. In sostanza:

 

  • nel caso in cui prevalesse l’interpretazione secondo la quale i rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica non rappresentano veri e propri “rapporti di lavoro”, nella misura in cui gli stessi non rilevino ai fini fiscali e previdenziali, le novità sull’uso del contante non riguarderebbero tale settore;
  • se, al contrario, fosse confermata l’interpretazione che obbligherebbe tali rapporti ad essere oggetto dei contratti di co.co.co. (rif. adempimenti introdotti dal comma 398 dell’art. 1 della legge di bilancio 2018 citato poc’anzi), allora anche tutti i compensi sportivi, ancorchè fiscalmente non rilevanti, subirebbero l’obbligo di tracciabilità.

Per rimanere aggiornato non appena l’Agenzia delle Entrate si pronuncerà sui temi trattati iscriviti alla nostra newsletter.