FINO A 700.000 EURO PER ASD/SSD IN PERIFERIA

Il bando Sport e Periferie per il finanziamento di investimenti tesi ad incentivare l’attività sportiva agonistica e la cultura dello sport nelle aree svantaggiate ed aree periferiche urbane italiane.

 

Il bando permette di finanziare i seguenti interventi:

  • Realizzazione rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all’attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
  • Acquisto di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;
  • Completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.

Possono presentare istanza di finanziamento:

  • Pubbliche Amministrazioni;
  • Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche;
  • Enti di promozione sportiva;
  • Enti religiosi civilmente riconosciuti.

Tra i criteri preferenziali, la presentazione di progetti esecutivi cantierabili relativi a interventi da realizzare nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il contributo pubblico erogabile, per ciascun intervento, non potrà essere superiore a € 700.000.

La procedura è interamente guidata e consta delle seguenti 3 fasi:

  1. registrazione sulla piattaforma e acquisizione delle credenziali di accesso (login e password);
  2. accesso alla piattaforma e compilazione della domanda da parte dei soggetti preventivamente registrati;
  3. invio della domanda e ricezione della ricevuta di conferma di corretto inoltro.

All’atto dell’inserimento della domanda, deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

  1.  relazione descrittiva della ipotizzata modalità di gestione dell’impianto, che evidenzi anche gli effetti di miglioramento del tessuto sociale di riferimento, al fine di garantirne una maggiore e certa fruibilità nell’arco dell’intera giornata, di promozione dei valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione dei principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili;
  2. stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua dell’impianto oggetto dell’intervento e relativa sostenibilità. La predetta relazione dovrà contenere la descrizione puntuale degli interventi e dei risultati attesi; l’indicatore utilizzato per la misurazione dei risultati, dovrà essere corredato da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal programma attuativo degli stessi;
  3. progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  4. verifica preventiva e validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  5. delibera di approvazione dell’intervento, se il proponente è un ente pubblico;
  6. atti autorizzativi, pareri e altri atti comunque denominati, già rilasciati dagli enti competenti.

La selezione delle richieste di intervento da finanziare avviene secondo i seguenti criteri:

  1. indice di vulnerabilità sociale e materiale del Comune in cui è localizzato l’intervento: l’indice si riferisce all’esposizione di alcune fasce di popolazione a situazioni di rischio, inteso come incertezza della propria condizione sociale ed economica e prende in considerazione gli indicatori elementari; l’indicatore per ogni Comune è indicato nella mappa-rischi Istat, con riferimento alla popolazione dell’anno 2018, fino ad un massimo di 25 punti;
  2. indice di sostenibilità ambientale, intesa quale capacità di miglioramento dell’efficienza energetica attraverso l’impiego di apposita tecnologia e l’utilizzo di fonti rinnovabili/materiali ecocompatibili, fino ad un massimo di 25 punti;
  3. indice di contribuzione da parte del proponente, inteso quale percentuale delle risorse finanziarie eventualmente apportate rispetto al costo totale del progetto, fino ad un massimo di 10 punti;
  4. livello di progettazione, inteso quale grado di analiticità degli elaborati tecnici ovvero quale livello della progettazione redatto ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino ad un massimo di 15 punti;
  5. grado di definizione del piano di attività di gestione dell’impianto, ivi compresi i profili manutentivi, al fine di garantirne la più ampia e certa fruibilità dell’impianto nell’arco dell’intera giornata, di promuovere i valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione di principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili: fino ad un massimo di 25 punti.

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