30 ottobre 2019 – Info Pillole

OBBLIGO INVIO DATI AL 31/10

Il 31 ottobre scade termine per inviare Modello 770 delle ASD/SSD al fine di fornire informazioni sui compensi (anche sportivi) erogati nel 2018 soggetti a ritenuta d’acconto.
Una prima parte di tale adempimento è stata portata a termine ad inizio marzo 2019 con la trasmissione della “Certificazione Unica” che contiene anche i compensi erogati da ASD/SSD compresi di co.co.co. di natura amministrativo-gestionale.
I dati già trasmessi con le CU non devono più essere riportati nel modello 770.
Nel Modello 770, devono essere riepilogati i dati relativi alle ritenute effettuate ed ai relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.
Ne consegue che quando le ASD/SSD abbiano corrisposto esclusivamente compensi per attività sportiva dilettantistica non soggetti a ritenuta in quanto nei limiti della “franchigia” fiscale dei 10.000 euro, il modello 770 non deve essere trasmesso.
Nel caso in cui, invece, i compensi sportivi siano stati assoggettati a ritenuta (in quanto eccedenti il limite di 10.000 euro) le ASD/SSD saranno tenute a trasmettere il modello  770/2019 semplificato per riepilogare gli importi versati.

 

LA DIFESA DELLA ASD DA UN CONTROLLO “ESAGERATO”

Le ASD sottoposte a verifica subiscono, spesso, il disconoscimento della natura “sportivo dilettantistica” quando l’Agenzia delle Entrate ritiene che la loro attività sia svolta con “modalità commerciali”. In questo caso non solo l’ente dovrebbe rispondere delle derive fiscali conseguenti (tassazione delle entrate “istituzionali”) ma perderebbe il diritto al godimento di altri benefici come ad esempio l’applicazione del regime di favore di cui alla L. 398/91 o la possibilità di erogare compensi “sportivi” esentasse. Ebbene, si ritiene che in questi casi l’atteggiamento dell’Agenzia delle Entrate non sia propriamente legittimo. La prevalenza delle attività commerciali non è più un parametro che consente la “conversione” di una ASD ad Ente Commerciale (art. 149 TUIR ultimo comma). Per questo motivo, in caso di verifica che inquadri come “commerciale” l’attività svolta da una ASD rimarrebbe salva l’applicazione del regime agevolato di cui alla L.398/91 (oltre la possibilità di erogare comensi “sportivi”) su tutte le entrate commerciali, a patto che la stessa mantenga i requisiti per qualificarsi come ente sportivo: – iscrizione al Registro CONI. – svolgimento di attività sportiva nell’elenco del CONI.

 

SCONTO “FISCALE” PER I CORSI SPORTIVI

Le quote versate alle ASD per attività sportiva a favore di ragazzi (età compresa fra i 5 e 18 anni) può essere recuperata in parte con la dichiarazione dei redditi del soggetto che la sostiene. Questa agevolazione è abbastanza nota ma personalmente ritengo che la stessa possa interessare anche soggetti diversi dai propri figli.
La norma di riferimento è l’articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del Tuir e cira la parola “ragazzi” e non “figli”. Nella norma non si parla neanche di soggetti “fiscalmente a carico”. Per cui non escluderei che tali spese possano  essere portate in detrazione anche se sostenute nell’interesse di ragazzi “terzi” rispetto al proprio nucleo familiare. Ad esempio, se un genitore, con l’intento di stimolare il proprio figlio verso la pratica di una particolare disciplina sportiva, regalasse una o più lezioni di “surf” al figlio e ai suoi amici potrebbe, probabilmente e legittimamente, portare la spesa in detrazione.

 

IL RECESSO DEL SOCIO NELLA ASD

Il recesso o l’esclusione da una ASD di un socio, che può avvenire per motivi esposti in Statuto (solitamente questioni disciplinari o morosità) non da diritto al rimborso delle somme eventualmente già pagate dal socio per servizi ancora da ricevere. Pensate al caso del pagamento anticipato di un abbonamento periodico (es. semestrale) e al successivo provvedimento di esclusione da parte del socio pagante. L’ASD ha titolo per trattenere le somme già versate dal socio sebbene lo stesso non abbia usufruito del servizio pagato in anticipo.
L’art. 24 del c.c., comma 3, chiarisce che “gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione”.