ASPETTI FISCALI DELLA RACCOLTA FONDI

La “raccolta fondi” è uno degli strumenti tipici mediante il quale le ASD cercano di finanziare le proprie attività istituzionali. La ricerca di risorse economiche può assumere la forma di una controprestazione a seguito della vendita di beni e/o servizi oppure di una semplice richiesta di  erogazione liberale. In questo ultimo caso non essendoci derive di natura “commerciale”, avendo a che fare con una vera e propria “donazione”, è prevista l’assoluta neutralità fiscale del lascito.

 

Quando, invece, la “raccolta” avviene mediante la vendita di beni/servizi è prevista, generalmente, la tassazione dei relativi proventi sua ai fini IVA che IRES.
Tuttavia, anche in questo caso, per le ASD sono previste particolari agevolazioni, diverse a seconda dello “status” della Associazione beneficiaria che possiamo classificare nelle seguenti categorie:

 

  • ASD dotata solo di codice fiscale (non svolge attività commerciale in via abituale):
    In questo caso sono esentasse i proventi realizzati in occasione di raccolte pubbliche di fondi, effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 143, comma 3, lettera a), TUIR). Condizione necessaria per godere di tale agevolazione è la redazione di un apposito e separato rendiconto nel quale, anche a mezzo di specifica relazione, risultino in maniera chiara e trasparente le entrate e le spese relative ad ognuna di queste iniziative.
  • ASD titolari di partita IVA che hanno optato per gli adempimenti di cui alla L. 398/1991
    Oltre a godere delle agevolazioni di cui al punto precedente, queste ASD hanno la possibilità di “esentare” da tassazione i proventi, fino ad un massimo di 51.645,69 euro, realizzati in occasione di massimo 2 “eventi” o “manifestazioni” l’anno, per – svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali – raccolta pubblica di fondi. L’esenzione fiscale, a parere dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 18/2018), varrebbe solo ai fini IRES non anche ai fini IVA che, in forza della opzione per il regime di cui alla L. 398/91, dovrebbe essere versata nella misura del 50% di quanto incassato.
  • ASD titolari di partita IVA che NON hanno optato per gli adempimenti di cui alla L. 398/1991
    Sebbene la normativa non sia esplicita in questo caso si ritiene, prudenzialmente, possa applicarsi solo l’agevolazione prevista per le ASD prive di partita IVA (rif. art.143, comma 3, lettera a) TUIR).