20 gennaio 2020 – Info Pillole

ASD ALLA CASSA PER CANONE RAI

Entro il 31.01.2020 le ASD/SSD e gli altri enti che “detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare” devono pagare il canone Rai. L’importo canone “speciale” è di circa 200,00 euro (pagabile anche a rate). Dal 2020 è possibile effettuare i pagamenti del Canone Speciale con carta di credito e commissioni a carico della Rai (per procedere con questa modalità chiamare il numero 800.938.362). Il pagamento può anche avvenire mediante bollettino di c/c postale n. 2105, tramite domiciliazione bancaria, oppure con bonifico IBAN: IT75O0760101000000000002105 inserendo nella causale numero abbonamento.
Con nota del 22 febbraio 2012 il MISE ha chiarito che devono intendersi assoggettati a tale obbligo tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Per cui, ad esempio, un televisore è soggetto a canone anche se usato solo per la visione di DVD perché potenzialmente atto alla ricezione del segnale (terrestre o satellitare).
Al contrario i PC collegati in rete se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi solo via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone

 

PROROGA SCADENZA CONI

Il CONI ha “allungato” alla data del 01.01.2020 il termine dal quale ASD/SSD, per il tramite dei propri enti affilianti (Federazioni o EPS) sono tenute ad indicare sul Registro 2.0 le competizioni/manifestazioni sportive partecipate e l’attività didattica svolta nel corso dell’anno.
Ricordiamo che tale adempimento (inizialmente previsto a far data dal 01.01.2019) è fondamentale in quanto necessario per continuare ad usufruire delle agevolazioni fiscali.
Si raccomanda, ancora una volta, di fornire ai propri Enti affilianti (Federazioni o EPS) tutti i dati necessari per la trasmissione dei dati, controllando che gli stessi siano stati correttamente trasmessi al Registro CONI.
Il Registro CONI sarà sempre di più, nel tempo, uno strumento col quale interagire perché saranno sempre maggiori le informazioni che dovranno sullo stesso essere caricate. Per cui è opportuno prendere “confidenza” con tale adempimento, anche in considerazione della sua utilità in caso di controllo o contestazioni.
E’ ragionevole, infatti, pensare che le attività ispettive tenderanno a concentrarsi su quegli enti che non compaiono sul Registro Coni o, pur essendo presenti, non adempiono in modo sistematico e corretto a pubblicare le informazioni richieste.

 

DETRAZIONE SPESE SPORTIVE SOLO SE TRACCIATE

Dal 1 gennaio 2020 per detrarre le spese sportive sostenute a favore di minori fra 5 e 18 anni sarà necessario provvedere con strumenti di pagamento “tracciati”.
La nuova disposizione di Legge è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 e riguarda quelle spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi che, per ottenere il beneficio fiscale, dovranno essere effettuate tramite bonifico, bancomat o carta di credito.
L’utilizzo di pagamento tracciato si aggiunge all’obbligo di rilasciare una ricevuta al genitore riepilogativa delle spese sostenute durante l’anno solare da allegare alla dichiarazione dei redditi.

 

LE ASD PERDONO UN’ALTRA AGEVOLAZIONE

La Legge di Bilancio per il 2020 assoggetta ad IVA ordinaria i corsi sportivi erogati dalle ASD.
Ci riferiamo all’attività “didattica” inquadrata quale attività commerciale (es. vs scuole), e non quella considerata istituzionale (vs soci e/ tesserati).
L’esenzione IVA su attività didattica “commerciale” erogata da ASD/SSD fino al 31.12.2019 derivava dal fatto che l’attività svolta in questione (ad es. a favore delle scuole) fosse riconosciuta come tale da parte della pubblica amministrazione, o del soggetto che eroga il corso, o del singolo corso se erogato da soggetto non riconosciuto. Nel settore sportivo, in realtà, non è stato mai chiarito quali fossero i soggetti abilitati a operare tale riconoscimento, né con quali modalità potessero/dovessero farlo ma la prassi aveva in qualche modo consolidato la legittima applicazione della agevolazione.
In definitiva dalla data del 01.01.2020:
– i corsi sportivi considerati attività istituzionale (vs soci e/o tesserati) vige ancora esenzione IVA (oltre che di IRES e IRAP);
– i corsi sportivi che invece sono considerati attività commerciale erano e rimangono imponibili IRES e IRAP ma saranno soggetti ad aliquota IVA ordinaria (22%).