LA CORRETTA PROCEDURA DI AMMISSIONE A SOCIO

Diventare socio di una ASD è una operazione che necessita di particolare attenzione.

Da un punto di vista fiscale, infatti, sono esenti da tassazione i proventi ricevuti da un socio a fronte di servizi (ad esempio corsi sportivi) erogati dalla ASD. Per questo motivo è essenziale comprendere quando il richiedente diventi effettivamente un socio.

 

Il Codice Civile non dispone nulla di specifico circa i tempi e le modalità di ammissione a socio lasciando una certa autonomia allo Statuto sociale.

Le disposizioni fiscali, al contrario, toccano l’argomento condizionando i benefici fiscali al rispetto della “effettività” del rapporto associativo e della “democratica partecipazione” alla vita associativa. Viene richiesto, in pratica, che il rapporto associativo sia concreto, non solo formale, e che in ogni momento venga garantita al socio la possibilità di esercitare i diritti a lui riconosciuti dalla Legge e dallo Statuto sociale (es. partecipazione assemblee, elettorato attivo e passivo, partecipazione alle attività sociali, ecc.).

Le regole di ammissione, dunque, non devono deporre a favore della tesi che l’accesso al centro sportivo e la partecipazione alle attività sportive organizzate dal sodalizio sportivo sia consentito indiscriminatamente al pubblico. Evitare, dunque, che i frequentanti possano essere qualificabili come “clienti”.

 

Una corretta procedura di ammissione allo status di socio, da riportare in Statuto, potrebbe essere:

  • Il richiedente presenta apposita domanda scritta di ammissione/tesseramento al Consiglio Direttivo;
  • Il richiedente dichiara, per iscritto, di aver preso visione e di accettare le regole statutarie, i regolamenti interni e quelli dell’organismo di affiliazione, prestando il consenso al trattamento dei dati personali sensibili;
  • La richiesta viene esaminata dal Consiglio Direttivo il quale, in mancanza di cause ostative, delibera l’ammissione a socio del richiedente con apposito verbale di adunanza;
  • Il “neo socio” versa la quota associativa eventualmente deliberata dal CD per quell’anno;
  • Il neo socio viene iscritto nel libro soci, unitamente ai riferimenti dell’eventuale avvenuto tesseramento sportivo;

Prima che tale iter, o altra procedura prevista dallo Statuto, si sia concluso le somme incassate dal richiedente da parte della ASD, a qualsiasi titolo, non potranno godere dei benefici fiscali previsti.

 

Nella prassi operativa abbiamo osservato che molte ASD hanno previsto nel proprio Statuto una procedura più “snella” di quella sopra esposta, mediante l’introduzione della cosiddetta “delibera presidenziale“. In sostanza, il socio diverrebbe tale ed effettivo quando la sua richiesta scritta vene controfirmata per accettazione dal Presidente e solo successivamente ratificata dal CD.

Questa procedura non viene unanimemente riconosciuta come legittima o inattaccabile ma ha dalla sua le seguenti considerazioni:

  • E’ lo Statuto che deve dettare le modalità di ammissione al sodalizio;
  • La “delibera presidenziale” rappresenta, in ogni caso, un “riscontro” da parte della ASD per cui tale prassi non può essere intesa come un modo per rendere accessibile il centro sportivo in modo “indiscriminato”;
  • L’ effettività” del rapporto associativo e la “democratica partecipazione“, imposti dalla Legge fiscale, si misurano durante il rapporto associativo e non sulla modalità di ammissione allo status di socio.
  •  Le ASD dovrebbero favorire e non limitare (iperburocratizzando la procedura di ammissione) l’ampliamento della propria compagine come passaggio necessario finalizzato alla divulgazione sul territorio dello sport.