04 marzo 2020 – Info Pillole

ABILITAZIONI TECNICI E ISTRUTTORI SPORTIVI

Dal 2001, in ambito sportivo, la legislazione in materia di “abilitazioni” dei Tecnici è riservata non più al legislatore statale ma alle Regioni che hanno autonomia legislativa nel rispetto dei principi fondamentali. Al fine di stabilire, dunque, quale titolo deve possedere un Tecnico sportivo per essere abilitato a fornire servizi di formazione a terzi, è necessario fare sempre riferimento alla normativa vigente in ambito regionale. Ci sono anche dei settori sportivi in cui non è richiesto alcun titolo abilitativo o diploma per essere ricoprire la qualifica di “Istruttore”. E’ il caso, ad esempio, della danza per la quale non è previsto obbligo di preventiva acquisizione di abilitazioni o altri titoli abilitativi. I Tecnici (e non solo) sono formati ed aggiornati dal Coni in collaborazione con le Federazioni sportive, Enti sportivi e Discipline sportive associate. Quando una Federazione (o EPS) organizzi corsi formazione per istruttori, il relativo diploma avrà valore esclusivamente nell’ambito associativo della Federazione specifica, a meno che questa ultima non abbia sottoscritto convenzioni con altre Federazioni (o EPS) per l’estensione del riconoscimento del “diploma”.

 

IL PRESIDENTE PUO’ ESSERE RETRIBUITO? 

Il Presidente/socio di una ASD può percepire emolumenti dalla stessa, a qualsiasi titolo, se:
– nello Statuto questa previsione non è espressamente vietata;
– tale retribuzione non configuri una celata “distribuzione di utili”.
Questa fattispecie è molto frequente nello sport dilettantistico e riguarda spesso anche membri del CD. E’ piuttosto fisiologico, infatti, comprendere come il sodalizio sportivo, soprattutto durante i primi anni di operatività, cerchi fra i propri membri i giusti interpreti per erogare servizi sportivi a favore della comunità. La scelta di erogare compensi per l’attività svolta (es. dirigente, istruttore, atleta, ecc.) o per i servizi/beni ceduti a favore della ASD (locazione, attrezzature sportive, consulenza, ecc.) è lecita ma a certe condizioni:
– la decisione venga presa dal Direttivo mediante formale delibera che assicuri terzietà rispetto al conflitto di interesse di uno o più membri votanti;
– il compenso quale amministratore non superi il limite stabilito per i compensi agli amministratore delle ONLUS;
– che il compenso come “tecnico” non sia superiore al compenso percepito dagli altri istruttori del sodalizio a parità di mansioni ed ore lavorate.
– che il corrispettivo per i servizi/beni resi non eccedano il valore normale di mercato.

 

DIVERSIFICARE LA QUOTA ASSOCIATIVA 

Le ASD, come tutte le associazioni no profit, devono garantire in ogni momento l’esercizio dei diritti partecipativi dei soci in condizioni di parità e uguaglianza. Non pochi dubbi suscita il caso, frequente, di prevedere importi diversi della “quota associativa” in corrispondenza di particolari categorie di soci (es. studenti, pensionati, ecc.). Pareri autorevoli sul tema concordano sulla tesi che, in questi casi, il principio di uguaglianza non verrebbe leso. Personalmente nutro ancora dei dei dubbi. Non trovo lineare che l’accesso ai diritti del socio (voto in assemblea, elettorato attivo e passivo e così via) possa essere garantito a condizioni economiche differenziate. Tuttavia, se tale impostazione fosse ritenuta idonea dal Direttivo del sodalizio sportivo, consiglio di procedere rispettando i seguenti passaggi:
– che sia deliberata dagli organi sociali in conformità alle regole statutarie;
– che sia giustificata dalle finalità istituzionali desumibili dalle attività e dagli scopi indicati nello statuto (come ad esempio l’incentivare la diffusione della pratica sportiva in determinate fasce di popolazione o il favorire l’avviamento allo sport;
– che escluda limitazioni di qualsiasi diritto del socio.

 

AGGIORNAMENTO DATI SU REGISTRO CONI 

Per il 2020 (prorogando il precedente termine del 2019) il nuovo Registro CONI ha imposto alle ASD/SSD, per il tramite dei rispettivi Enti Affilianti, di caricare un numero significativo di dati (da ultimo, informazioni circa attività “didattica” e “sportiva” effettivamente svolta).
Perchè?
Il CONI, quale unico ente certificatore dell’effettivo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica da parte dei sodalizi sportivi, deve garantire che le agevolazioni fiscali siano erogate solo ai soggetti che effettivamente svolgono attività sportiva dilettantistica sul territorio nazionale. Questo obbligo è finalizzato a garantire una conoscenza completa dei sodalizi sportivi dilettantistici sotto molti aspetti, come ad esempio il numero e l’identità dei propri tesserati, la tipologia di attività svolta ecc.
Per raccogliere le informazioni necessarie a tal fine, come detto, il CONI si avvale della collaborazione degli organismi di affiliazione. Ma non è sempre scontato che questi ultimi comunichino dati dei propri affiliati veritieri ed aggiornati.  Questo possibile disallineamento informativo potrebbe comportare grossi problemi alle ASD/SSD, fino alla sospensione dal Registro CONI e conseguente perdita delle agevolazioni fiscali.
Chiamate il Vs Ente affiliante e fate il punto sulla questione!